PIETRO CALCAGNILE: AI COMUNI NON SPETTANO COMPENSAZIONI PER GLI IMPIANTI EOLICI INSTALLATI SUI PROPRI TERRITORI

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Il Consiglio comunale del Comune di Veglie approvò all’unanimità, con deliberazione n. 18 del 27-3-2007, la manifestazione di volontà circa la realizzazione sul territorio comunale di un impianto per la produzione di energia eolica.

Nella suddetta deliberazione si faceva riferimento al decreto legislativo n. 387 del 29-12-2003 che all’articolo 12 comma 6 non prevedeva compensazioni a favore di regioni e province; quindi per esclusione ai Comuni spettavano compensazioni.
Inoltre, alla data della suddetta deliberazione risultarono presentate 4 offerte da parte di società anche straniere che offrivano compensazioni al Comune di Veglie al fine di realizzare impianti eolici sul territorio vegliese.
Però il legislatore aveva emanato anche la legge 239/2004.
La legge di riordino del settore energetico prevedeva la possibilità, non automatica, di stabilire misure di compensazioni e riequilibrio territoriale ma solo a patto che non abbiano natura meramente patrimoniale e che siano correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale (vedi articolo 1 comma 4 lettera f della legge 239/2004) e quindi non si tratta quasi mai di un impianto a fonti rinnovabili.
Il Ministero dello sviluppo economico con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010 (sette anni dopo la legge del 2003), riguardanti le linee guida per il procedimento di autorizzazione degli impianti FER, ha stabilito che per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni.
Nel frattempo la Magistratura amministrativa è intervenuta sulla materia più volte dando sempre torto ai Comuni interessati che pretendevano compensazioni: il Tar Puglia – sezione di Lecce – con le sentenze n. 1347 del 7-6-2013 e n. 1361 del 7-6-2013; il Tar Puglia – sezione di Bari – con sentenza n. 373 del 24-5-2018; il Tar del Molise con sentenza n. 55 del 23-1-2014.
Il legislatore, con la legge finanziaria per l’anno 2019 (vedi art. 1 comma 953 della legge 145/2018 ) , ha cercato di salvaguardare almeno gli accordi presi tra i Comuni e le società interessate stipulati prima del 3-10-2010.
Anche in questo caso ci sono contenziosi pendenti in sede amministrativa e forse si pronuncerà pure la Corte costituzionale.
Ciò posto, non c’è alcuna convenienza economica per i Comuni di accettare che nel proprio territorio siano installati dei mostri metallici che creano solo danni irreparabili al paesaggio e alla natura.
A parere dello scrivente sarebbe opportuno invece che il Comune di Veglie deliberi subito la revoca della precedente deliberazione n. 18 del 2007 in considerazione che il decreto ministeriale del 10 settembre 2010 ha cambiato le carte in tavola in quanto la legge n. 387 del 2003 prevedeva compensazioni a favore dei Comuni.

Veglie, 20-3-2021

dr. Pietro CALCAGNILE

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